Ufficio imposta di soggiorno

Supervisiona l'applicazione dell'imposta di soggiorno per gli ospiti.

Municipium

Competenze

Gestione dell'imposta di soggiorno, monitoraggio delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e coordinamento con strutture ricettive per la corretta applicazione dell'imposta.

 

Istituzione CIR strutture ricettive ed alloggi per uso turistico - Inoltro "Comunicazione di offerta di ospitalità” 

 

Il provvedimento si rivolge a tutte le strutture ricettive (ex legge regionale 27/96) compresi gli agriturismo, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort, ma anche agli alloggi per uso turistico in affitto per brevi periodi (inferiori a 30 giorni), comprese le “case vacanza”. Il Codice identificativo regionale (Cir) verrà attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici “Turist@t  al seguente link: https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it.

 

Come ottenere il CIR:

Per le strutture già censite al portale dell'Osservatorio Turistico Regione Siciliana:

Se la tua struttura è già censita presso “Turist@t” e hai già un account sul relativo portale, ti basterà fare accesso alla tua area riservata e cliccare alla sezione "Gestione Struttura" ➩ "Dettagli struttura", il CIR viene indicato tra i dati contenuti alla sezione "Anagrafica".

Per le strutture ricettive di nuova istituzione:

Le strutture di nuova istituzione dovranno inviare a “Turist@t” la copia della Scia inviata al Comune tramite il portale “Impresa in un giorno”, previa registrazione, corredata della documentazione ivi indicata ed utilizzando la relativa modulistica adottata.

 

Per le Locazioni Turistiche (Affitti Brevi) non ancora censite al portale dell'Osservatorio Turistico Regione Siciliana:

Per poter censire la tua locazione breve e ricevere il CIR ad essa attribuito, dovrai richiedere un account sul portale dell'Osservatorio Turistico. Prima di procedere con la registrazione dell'account dovrai presentare al Comune la “Comunicazione di offerta di ospitalità”. Se non lo avessi già fatto, dovrai presentare la citata “Comunicazione” all’indirizzo pec: infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it (il numero di protocollo che ti sarà fornito dal Comune, dovrà essere indicato compilando il form per la richiesta delle credenziali).

Sulla Home del portale dell'Osservatorio Turistico cliccando alla sezione "Accreditamento nuovo alloggio per uso turistico/Affitti Brevi", potrai compilare il form utile per produrre autocertificazione contenente i dati identificativi del soggetto richiedente e dell’immobile oggetto di locazione turistica, e acquisire le credenziali di accesso alla piattaforma.

Di seguito la normativa di riferimento:

Decreto Assessorale  n. 1783 del 27.07.2022

Circolare n. 27026 del 10.08.2022

Circolare  n. 31913 del 26 settembre 2022

Municipium

Tipo di organizzazione

Municipium

Persone che compongono la struttura

Municipium

Sede principale

Sede Sant'Agnese

Largo Badiella, 2991026 Mazara del Vallo TP, Italia

Municipium

Ulteriori Informazioni

Informazioni generali sull'imposta di Soggiorno

Nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.lgs. n.23 del 14/03/2011) il Comune di Mazara del Vallo ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2015 l’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/01/2015.

Viste le modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno introdotte dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77, con Deliberazione C.C. n. 56 del 31/05/2021 è stato approvato il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno”.

 

Come Funziona?

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il gettito derivante dall’imposta, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento comunale, verrà destinato per investimenti ed interventi a favore dell’economia turistica, secondo i tempi e le modalità in esso descritti e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.



Chi deve pagare?

L'imposta di soggiorno è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Mazara del Vallo, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale, ubicate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo.

 

Chi non deve pagare (esenzioni)?

  1. i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o ricovero;
  3. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  4. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 (venti) persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva;
  5. i dipendenti di strutture ricettive che, nell’esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Mazara del Vallo;
  6. gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
  7. i portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore all’80% riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni siano certificate;
  8. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  9. i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle;
  10. i soggetti ospiti del Comune di Mazara del Vallo nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso oppure patrocinate dall’ente;
  11.  soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

Le esenzioni, in alcuni casi, richiedono la presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione e/o dichiarazione, meglio dettagliate al comma 2 dell’art. 4 del vigente regolamento comunale.

 

Quando la tariffa può essere ridotta?

La misura della tariffa base può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell’anno e/o per delimitate porzioni del territorio comunale.

L’imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • partecipanti a gite scolastiche;
  • gruppi organizzati di almeno 25 persone;
  • componenti di gruppi sportivi non inferiori a 10 persone.

 

Quali sono le tariffe in vigore?

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04 Febbraio 2022 sono state approvate le nuove tariffe per l’imposta di soggiorno.

Si è proceduto a rimodulare, in coerenza sia con l’art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000, la misura tariffaria dell’imposta di soggiorno, al fine di consentire una maggiore articolazione tra tipologie di strutture, numero di stelle e valore dell’imposta di soggiorno.

Tali tariffe, ai sensi dell’art. 13, comma 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno…….. hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15………”.

Pertanto le tariffe approvate con Determinazione sindacale n. 68 del 15 aprile 2015 rimarranno in vigore fino al 31 Marzo 2022, mentre le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 01 Aprile 2022, come di seguito riportate:

Tariffe in vigore fino al 31.03.2022 

Tariffe in vigore dal 01.04.2022 

L’imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei cinque pernottamenti consecutivi, il quale provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

 

Come avviene il versamento?

Il versamento potrà avvenire sul conto di tesoreria del Comune di Mazara del Vallo con le seguenti modalità:

  • bonifico bancario sul conto di tesoreria alle seguenti coordinate bancarie:

          IBAN: IT38S0538781881000047564012

  • pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
  • tramite eventuali procedure informatiche messe a disposizione e/o attivate dal Comune di Mazara del Vallo (es. PAGOPA).

 

Cosa fare se il soggetto passivo si rifiuta di versare l'imposta di Soggiorno?

Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l’imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l’apposito modulo A.

Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista per la violazione di norme regolamentari, con l’osservanza delle norme di cui al capo I, sez. I e II, della legge n. 689/81. Nel caso in cui l’ospite si rifiuti di compilare il modulo A, il gestore della struttura ricettiva dovrà segnalare il rifiuto compilando il modulo B.

Rimane comunque in capo al gestore l’obbligo di riversare l’imposta di soggiorno dovuta.

 

Quali sono le principali novità negli obblighi del gestore della struttura ricettiva?

Cambiano gli obblighi del gestore a seguito del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77.

I gestori sono responsabili ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento consiliare:

- del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all’art. 3 del vigente regolamento consiliare;

- della presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 lett f) di tale articolo.

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e rendicontare al Comune il relativo incasso.

In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.

I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

 

Obblighi del gestore:

  1. Entro l’inizio dell’attività dare comunicazione al Servizio Tributi – ufficio imposta di soggiorno, di essere soggetto responsabile per la gestione dell’imposta di soggiorno al fine di consentire la registrazione della struttura ricettiva sui gestionali in dotazione agli uffici comunali;
  2. informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l’indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
  3. richiedere il pagamento dell’imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  4. versare/pagare al Comune di Mazara del Vallo le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento e oggetto di comunicazione periodica;
  5. presentare al Comune di Mazara del Vallo, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, mediante le procedure definite dall’Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti, dell’imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  6. presentare al Comune di Mazara del Vallo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all’anno precedente a norma dell’art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.

Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2024, 09:30

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